I Cantoni puntano su edifici efficienti dal punto di vista energetico

Il fabbisogno di calore ammissibile nelle nuove costruzioni e negli edifici risanati è diminuito nel nuovo “Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni”. La riduzione del fabbisogno energetico e delle emissioni di CO2 del parco immobiliare può così continuare. I meccanismi e i metodi di calcolo rimangono invariati. Le altre novità riguardano i generatori di calore alimentati da energia fossile e i riscaldamenti elettrici, i sistemi di condizionamento dell’aria, le residenze secondarie e i riscaldamenti all’aria aperta. Il nuovo MoPEC propone anche la creazione di un Certificato energetico cantonale degli edifici facoltativo.

L’obiettivo è già conosciuto da un anno: nella primavera del 2007, la Conferenza dei direttori cantonali dell’energia annunciò di volere ottenere “un ritmo più sostenuto nell’ambito dell’efficienza energetica degli edifici”. Secondo la sua stima, il potenziale di efficienza degli edifici è notevole e deve essere sfruttato. Con la messa in vigore del MoPEC nel 2008, il limite valido fino a quel momento del fabbisogno di calore e di acqua calda sanitaria nelle nuove costruzioni corrispondente a 9 litri di olio combustibile equivalente al m2, e si è ridotto addirittura a 4,8 litri di olio combustibile equivalente al m2 nei Cantoni. Questa esigenza è pari a quelle dello standard MINERGIE in vigore fino al 2007, senza tenere conto della ventilazione comfort. Se si fa un confronto con un edificio nuovo tradizionale del 1975, oggi si consuma meno di un quarto di energia di riscaldamento.

 

Le procedure non cambiano

Se il livello di esigenza è stato nettamente rinforzato, il meccanismo delle regolamentazioni e il metodo di calcolo rimangono interamente invariati. Il metodo utilizzato  contribuisce a razionalizzare tutte le fasi della procedura di pianificazione e di costruzione. Ciò è valido anche per l’esecuzione delle prescrizioni che spetta le autorità o i mandatari specializzati. Inoltre, la struttura a due livelli delle esigenze concernenti il fabbisogno di  calore per il riscaldamento degli edifici si è rivelato molto efficace. Il MoPEC fissa delle esigenze minime per quanto riguarda l’isolamento termico delle costruzioni nuove e degli edifici risanati e limita all’80 % al massimo il fabbisogno di energia per il riscaldamento con energie non rinnovabili.  Il rimanente 20 % deve essere coperto dal miglioramento dell’isolamento termico, da installazioni tecniche più efficienti o da energie rinnovabili. Questa regola dell’80 %, chiamata fino a oggi “modulo 2”, viene già applicata in 16 Cantoni, che corrisponde all’83 % della popolazione.

 

Esigenze per il riscaldamento

Il fabbisogno di calore per il riscaldamento, secondo la norma SIA 380/1, è considerato uno strumento di misura della qualità dell’edificio, indipendentemente dall’equipaggiamento tecnico e dal derivante consumo finale di energia. Le esigenze fissate dal MoPEC del 2008, per quanto riguarda il fabbisogno di calore per il riscaldamento,  si situano intorno al 30 % al di sotto dei valori limite della norma SIA 380/1, versione 2007. Le restrizioni relative ai risanamenti di edifici beneficiano di un livello del 25 % più basso rispetto a quello degli edifici di nuova costruzione.

 

Elementi edili

Se il calcolo di fabbisogno di calore per il riscaldamento secondo la norma SIA 380/1 si rivela essere troppo laborioso, esiste un metodo di giustificazione semplificato: con un valore U minimo di 0,20 W/m2k per ciascun elemento edile esterno dell’edificio, le esigenze fissate per gli edifici di nuova costruzione corrispondono alle soluzioni standard attuali MINERGIE. Per quanto riguarda gli edifici esistenti, gli elementi edili esterni rinnovati devono presentare almeno 0,25 W/m2k, rispettando così le esigenze della norma SIA 380/1. Lo spessore dell’isolamento necessario per raggiungere questa protezione termica è compreso tra i 12 e i 14 cm. Le esigenze per quanto riguarda le (nuove) finestre per le costruzioni esistenti, come per gli edifici nuovi, ammontano a 1,3 W/m2k.

 

La struttura modulare del MoPEC, modulo di base e moduli supplementari

La maggior parte delle prescrizioni riguardanti gli impianti di condizionamento dell’aria, i riscaldamenti elettrici e gli obblighi dei  grandi consumatori, associate prima a dei moduli separati,  sono inclusi nel modulo di base della versione del 2008. Questo modulo contiene inoltre delle disposizioni sulla protezione termica in estate (giustificazione obbligatoria), sulla produzione di calore con dei riscaldamenti alimentati da combustibili fossili (obbligo di utilizzare il calore di condensazione) e sulla produzione di acqua calda sanitaria (almeno preriscaldamento non elettrico), come anche sul “Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE)”, come strumento d’informazione, omogeneo a livello nazionale.  Questo certificato, semplice e vantaggioso, si concentra sulle condizioni energetiche degli edifici. Per il proprietario il CECE è uno strumento d’informazione gratuito che può consultare in vista di un risanamento o di un passaggio di proprietà. Il proprietario potrà scegliere tra una versione “soft”, semplificata, e il CECE ufficiale. Potrà allestire lui stesso, grazie alla versione semplificata, sulla base dei dati disponibili, una prima impressione sulle condizioni del suo edificio. Per contro il CECE ufficiale può essere compilato unicamente da specialisti debitamente formati e accreditati. Questi ultimi dovranno recarsi sul posto ed effettuare una valutazione dello stato della casa, inseguito potranno compilare il CECE ufficiale sulla base dei risultati della valutazione. Il CECE dei Cantoni sarà disponibile dall’inizio del 2009.

 

Le prescrizioni che si applicano sugli impianti di condizionamento dell’aria sono stati interamente riformulate. La prova delle necessità di impianti di condizionamento dell’aria richiesta sino ad ora, è stata sostituita nel MoEPC da alcune condizioni tecniche, tra cui l’obbligo di recupero del calore (RC), come anche delle esigenze in materia di rendimento RC, di regolazione, di velocità dell’aria e di isolamento termico delle condotte. Nella misura in cui il consumo dell’elettricità specifica oltrepassa 7 W/m2 (12 W/m2 per gli edifici rinnovati), è d’obbligo rispettare le esigenze supplementari relative alla temperatura dell’acqua fredda e al coefficiente di prestazione (COP) dell’impianto.

Le disposizioni relative al conteggio individuale delle spese di riscaldamento e dell’acqua sanitaria (CISR), alla conferma d’esecuzione e alla pianificazione energetica non sono, o solo in piccola parte, state modificate.

 

Nuove disposizioni contenute nel modulo supplementare (o modulo speciale)

Agli edifici che hanno una superficie  che va oltre i 1'000 m2 (fanno eccezione le abitazioni) si applicano delle nuove esigenze relative al fabbisogno di corrente elettrica per l’illuminazione, alla ventilazione e al condizionamento dell’aria. Al modulo relativo ai riscaldamenti all’aria aperta si è aggiunto un paragrafo concernente i funghi riscaldanti. L’autorizzazione di tali apparecchi di riscaldamento in terrazza o nei ristoranti con giardino è condizionata dallo sfruttamento di energie rinnovabili o di residui termici inutilizzabili in altra maniera. Una novità si riscontra anche nell’obbligo di regolare la temperatura dell’ambiente negli edifici occupati in maniera intermittente. Il legislatore cantonale può in questo modo imporre dei dispositivi di regolazione a distanza per abbassare la temperatura nelle nuove residenze secondarie. Le esigenze del modulo “Isolamento termico e sfruttamento del suolo”  a destinazione dei Cantoni fa riferimento ai proprietari di edifici molto ben isolati. Sulla base di questa esigenza, è stata promossa una formula che prevede l’esclusione dello spessore delle murature eccedenti i 35 cm dal calcolo dei parametri edilizi. La superficie utile residenziale non verrà, dunque, penalizzata.

 

Coira, 8 aprile 2008

 

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